Statuto della Fondazione Dottori Commercialisti Sicilia
Art.1 Denominazione
Su iniziativa dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Catania è istituita la Fondazione denominata "Fondazione Dottori Commercialisti Sicilia", con sede in Catania, Corso Sicilia n.56.
Art.2 Oggetto
La Fondazione, che svolgerà la sua attività nell’ambito del territorio della Regione Siciliana, non ha scopo di lucro. Essa ha lo scopo di sostenere la valorizzazione continua della professione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, come configurata dal nuovo Ordinamento Professionale, di cui al D.Lgs n.139/2005, tramite un processo tecnico – scientifico.
Tale scopo sarà realizzato mediante l’attuazione di iniziative dirette allo studio ed approfondimento delle materie oggetto della professione.
In particolare la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività di ricerca scientifica:
- compiere indagini e sondaggi;
- istituire corsi e scuole di aggiornamento e di preparazione all’esercizio della professione;
- stipulare convenzioni con Università ed Enti pubblici e privati;
- promuovere e realizzare iniziative editoriali anche a mezzo di giornali non quotidiani, di strumenti audio visivi e/o telematici;
- promuovere, finanziare o patrocinare manifestazioni culturali in genere nel campo delle materie di competenza dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
- istituire, promuovere e/o sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie economiche, aziendali, commerciali, giuridiche e matematico – statistiche.
Il Consiglio Superiore predisporrà un apposito regolamento che, rispettando i principi sanciti dallo Statuto, disciplini i criteri di giudizio, le modalità e le condizioni di assegnazione delle borse di studio.
La Fondazione potrà altresì istituire e promuovere, direttamente o attraverso altri organismi, corsi di formazione, di aggiornamento e riqualificazione del personale e del management di Studi Professionali, Aziende ed Enti pubblici e privati.
Per il conseguimento del suo scopo la Fondazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione, assumere tutte le iniziative, stipulare convenzioni con imprese ed enti pubblici e/o privati, porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione del suo scopo e delle attività che ne costituiscono l’oggetto.
Potrà altresì coordinarsi con Università e/o altri enti operanti nel settore, aggregare altri organismi per rendere più efficace la propria azione, nonché partecipare a società, consorzi, associazioni ed altre strutture organizzative aventi finalità similari alle proprie.
Art. 3 Mezzi, Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- dalle elargizioni dei fondatori sia all'atto della costituzione che successivamente;
- dalle elargizioni di ogni altro soggetto sia esso persona fisica, giuridica, ente pubblico e/o privato che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo;
- da beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo;
- dalle somme che il Consiglio Superiore con il consenso del Collegio dei Revisori, disponga di destinare ad incremento del Patrimonio.
Il finanziamento delle attività della Fondazione è assicurato:
- dai frutti delle somme e dei beni di cui al precedente comma;
- dalle elargizioni di ogni altro soggetto sia esso persona fisica, giuridica, ente pubblico e/o privato che pervengano alla Fondazione non per incrementare il patrimonio bensì per finanziare l’attività;
- da ogni altra fonte finanziaria, proveniente da qualsiasi soggetto ed a qualsiasi titolo non per incrementare il patrimonio bensì per finanziare l’attività.
I beni vanno iscritti nei registri di competenza o negli inventari secondo le disposizioni di legge.
Le quote di iscrizione saranno fissate annualmente dal Consiglio Superiore.
I soggetti di età non superiore agli anni 40 ed i tirocinanti, per acquisire la qualità di fondatore della Fondazione, potranno effettuare il versamento dell’importo con le seguenti modalità:
- 50% al momento dall’accoglimento della richiesta;
- 50% entro il terzo mese successivo.
Le somme versate in misura inferiore alla soglia decorso il termine di cui al precedente comma, che consente l’attribuzione della qualifica di fondatore resteranno acquisite al patrimonio della Fondazione con decadenza del soggetto che ha effettuato il versamento dalla qualifica di fondatore.
Art. 4 Organi istituzionali
Sono organi istituzionali della Fondazione:
- Il Consiglio Superiore;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori;
- Il Comitato Scientifico.
Art. 5 Il Consiglio Superiore
Il Consiglio Superiore è composto da tutti i Presidenti pro-tempore degli Ordini aderenti alla Fondazione, nonché dei Consiglieri Nazionali iscritti agli Ordini aderenti.
Il Consiglio come sopra composto dovrà nominare all’atto del suo insediamento, il Presidente che sia un fondatore anche non facente parte del Consiglio e quindi non avente la carica di Presidente di un Ordine. Ogni Consigliere decadrà qualora non sarà più nominato Presidente del proprio Ordine e verrà sostituito dal nuovo Presidente Pro-Tempore dello stesso Ordine.
Al fine di uniformare la durata del Consiglio della Fondazione con quello dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il Consiglio Superiore della Fondazione rimane in carica cinque anni dalla nomina e dal 1 gennaio 2013 rimane in carica quattro anni.
Il Consiglio come sopra nominato, sarà rinnovato, entro il mese successivo al rinnovo dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili aderenti alla Fondazione, eletti ai sensi del D.Lgs 139/2005 e quindi dopo la scadenza del 31/12/2012.
I successivi Consigli saranno rinnovati entro il mese successivo dal rinnovo dei Consigli degli ordini suddetti.
Ogni anno il Consiglio Superiore stabilisce, per i nuovi fondatori, l’ammontare minimo del contributo che consente di acquisire la qualità di fondatore della Fondazione. Tale soglia ha efficacia limitatamente a coloro che erogheranno i contributi dall’anno successivo. Ove il Consiglio non prenda alcuno delibera, s’intende confermata la soglia dell’anno precedente.
Le erogazioni finalizzate ad una particolare iniziativa e le erogazioni inferiori alla soglia suddetta possono essere accettate dalla Fondazione, ma non legittimano all’acquisizione della qualità di fondatore.
Il Consigliere anziano presiede la seduta fino alla nomina del Presidente.
Il Consiglio Superiore decade automaticamente ed è sciolto nel caso di dimissioni del Presidente.
Entro il termine di un mese dallo scioglimento, il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata dal Presidente uscente dalla Fondazione.
Nel caso di mancato adempimento del Presidente uscente, entro 15 gg. dal verificarsi della causa di decadenza dovranno provvedere i Presidenti degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili aderenti alla Fondazione ed i Presidenti Onorari.
Art. 6 Compiti del Consiglio Superiore
Il Consiglio Superiore è l’organo di governo della Fondazione, delibera tutti i provvedimenti ad esso devoluti da norme di legge, di regolamento o di statuto ed ha facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
In particolare ed in via esemplificativa delibera:
- la nomina di uno o più comitati esecutivi, presieduti dal Presidente della Fondazione, composti da tre a sette Consiglieri, cui può delegare parte dei propri poteri;
- il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, la destinazione di eventuali avanzi di gestione e di nuove maggiori entrate ed il passaggio dei fondi da conto a conto;
- l’acquisto e l’alienazione di immobili, per quanto ammesso dal vigente ordinamento, nonchè di titoli del debito pubblico e di titoli di credito o azionari;
- l’accettazione di donazioni, eredità , legati;
- la locazione e conduzione di immobili, nonchè la stipulazione di contratti di qualsiasi genere o tipo il cui importo superi quello determinato annualmente con apposita delibera;
- i ricorsi, le azioni giudiziarie, le liti attive e passive nonchè le relative transazioni;
- la scelta dell’Istituto di credito tesoriere e dei preposti ad intrattenere rapporti con gli istituti di credito stessi;
- le eventuali modifiche di statuto;
- la nomina di direttori e procuratori;
- la nomina di un Comitato Scientifico, a cui verranno attribuite funzioni determinate da appositi regolamenti predisposti dal Consiglio stesso;
- sulla domanda di attribuzione della qualifica di "fondatore" a coloro che hanno versato contribuzione secondo quanto previsto dall’art.5.
- sulle proprie attribuzioni delegate al Presidente.
Il Consiglio Superiore ha inoltre la facoltà di nominare Presidenti Onorari, fra professionisti, docenti universitari, magistrati, alti funzionari della Pubblica Amministrazione e dei corpi militari e personalità politiche che si siano distinti per motivi scientifici e sociali. I Presidenti Onorari possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Superiore, senza diritto di voto.
Art. 7 Riunioni e determinazioni del Consiglio Superiore
Il Consiglio Superiore dovrà riunirsi almeno una volta ogni trimestre, nonché tutte le volte se ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno cinque consiglieri in carica.
Esso è convocato dal Presidente con comunicazione da inviarsi almeno otto giorni prima anche per via fax o e-mail.
Nella ipotesi in cui risulti stabilito il calendario delle riunioni la convocazione può essere effettuata almeno 24 ore prima.
Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le riunioni del Consiglio sono verbalizzate da un segretario.
Art. 8 Il Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione ed esercita in particolare le seguenti funzioni:
- convoca il Consiglio Superiore con avviso contenente l’ordine del giorno;
- presiede il Consiglio Superiore, coordinandone le attività;
- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Superiore;
- firma gli atti della Fondazione;
- adotta in via di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Superiore.
Tali provvedimenti sono provvisoriamente esecutivi, ma devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio alla prima nuova riunione;
- sovrintende al buon andamento della Fondazione;
- esercita i poteri relativi alla gestione ordinaria della Fondazione, nonché i poteri che gli sono delegati dal Consiglio Superiore ai sensi del presente statuto.
In caso di assenza od impedimento del Presidente, questi sarà sostituito nelle sue funzioni dal Vice-presidente ed in caso di assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.
Art. 9 Il Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dal Consiglio della Fondazione.
I revisori sono scelti fra i soggetti iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.
La carica di Presidente sarà ricoperta dal membro più anziano.
Il Collegio rimane in carica per lo stesso periodo del Consiglio ed e i suoi componenti sono rieleggibili per due mandati consecutivi.
In caso di dimissioni, morte o decadenza di alcuno dei revisori effettivi, il Consiglio Superiore provvederà alla sostituzione. Ai componenti mancanti subentrano i supplenti con precedenza del revisore più anziano. Questi rimarranno in carica fino a che non saranno designati i sostituti con le modalità di cui al primo comma.
Art. 10 Compiti del Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori esercita funzioni di vigilanza sull’attività amministrativa della Fondazione, statutaria e di legge.
In particolare:
- redige relazioni sul bilancio di previsione, sul conto consuntivo e sul risultato di gestione;
- accerta la regolare tenuta della contabilità;
- compie periodiche verifiche della cassa, dei valori e dei titoli della Fondazione.
I componenti del Collegio hanno l’obbligo di assistere alle adunanze del Consiglio Superiore e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.
In caso di assenza ingiustificata a due riunioni consecutive del Consiglio Superiore, il Revisore decade dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Superiore, che ha l’obbligo di provvedere alla sostituzione.
Art. 11 Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente del Consiglio Superiore ed è composto da sette a dodici membri, oltre il Presidente della Fondazione, nominati dal Consiglio Superiore non facenti parte del Consiglio Superiore della Fondazione. I componenti sono scelti fra i docenti universitari, magistrati, professionisti o altri soggetti anche non aventi la qualifica di fondatore e restano in carica per la stessa durata del Consiglio Superiore che li ha nominati.
Il Comitato è organo di consulenza per le iniziative della Fondazione; esso esprime direttive e pareri non vincolanti.
Art.12 Indennità
Le cariche ricoperte in tutti gli organi della Fondazione sono gratuite.
Art. 13 Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario della Fondazione coincide con l’anno solare.
Il bilancio di previsione deve essere approvato dal Consiglio Superiore entro il giorno 20 del mese di dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce.
Il bilancio consuntivo con le relative relazioni deve essere approvato dal Consiglio Superiore entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio a cui si riferisce e depositato presso la sede a disposizione dei fondatori che ne vogliano prendere visione.
Sia il bilancio preventivo che quello consuntivo devono essere inviati, entro 15 gg. dalla loro approvazione, a tutti gli ordini aderenti.
Art. 14 Durata della Fondazione
La Fondazione è costituita senza limiti di durata.
Art. 15 Destinazione degli utili e modalità di erogazione delle rendite
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali. Non è prevista l’erogazione di rendite.
Art. 16 Modifiche dello statuto
Eventuali modifiche dello statuto dovranno essere adottate dal Consiglio Superiore con una maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei componenti in carica.
Art. 17 Liquidazione e devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo
Addivenendosi, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio Superiore nomina uno o più liquidatori.
Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo sarà destinato all’assegnazione di borse di studio secondo le determinazioni dei Consigli degli Ordine dei Dottori Commercialisti della Sicilia aderenti alla Fondazione in proporzione al numero degli iscritti del proprio Ordine alla Fondazione.
All’uopo sarà indetta una riunione a cura del Presidente della Fondazione con i Presidenti degli Ordini aderenti alla Fondazione.

